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Cronaca lunedì 30 settembre 2019 ore 09:59

Usare letame come concime, non sempre si può

Gli escrementi di cavalli e bovini, in alcuni casi, sono da considerarsi rifiuti speciali. Lo dice Arpat dopo i controlli effettuati in due maneggi



MONTESPERTOLI — "Solo se correttamente gestite le materie fecali degli equini e bovini possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti speciali". E quanto specifica Arpat al termine di accertamenti svolti in due centri di equitazione ed un’azienda agricola del comune di Montespertoli, a seguito di alcune segnalazioni riguardanti la gestione del letame di cavalli ed altri animali.

"Dai controlli - hanno specificato dall'agenzia regionale per l'ambiente - sono emerse alcune irregolarità nella gestione del letame dei cavalli dovute all’eccessivo accumulo o spandimento sul terreno e criticità legate ad una conduzione impropria della concimaia".

Il sopralluogo dei tecnici in un centro di equitazione ha evidenziato che: "non ricorrevano i presupposti previsti dalla norma poiché il letame depositato in concimaia era in quantità eccessiva e quindi fuoriusciva dal bacino di contenimento insudiciando il suolo anche con percolamenti. Risultava altresì distribuita sul terreno una quantità di letame fresco non sottoposto al previsto periodo di maturazione in concimaia; le modalità di gestione del letame non risultavano lecite né apparivano finalizzate ad una corretta utilizzazione agronomica e quindi costituivano di fatto uno stoccaggio irregolare di rifiuti potenzialmente pregiudizievole per le matrici ambientali; le eccessive percolazioni derivanti da scorrette modalità di gestione del letame con accumuli, stoccaggi e spandimenti non appropriati possono alterare le matrici suolo e acque sotterranee".

Quindi da Arpat spiegano cosa prevede la normativa, per identificare il letame come rifiuto speciale, e quanto emerso al termine dei tre sopralluoghi.

"In questo maneggio quindi il letame doveva essere identificato come rifiuto speciale non pericoloso, codice CER 02 01 06 “feci animali, urine e letame comprese le lettiere esauste”, rientrando nel campo di applicazione della normativa dei rifiuti e conformemente all’art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 doveva essere temporaneamente depositato e correttamente allontanato e smaltito tramite ditta autorizzata.

L’altro centro ippico oggetto di sopralluogo era iscritto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT) come produttore di fertilizzanti ma l’utilizzazione agronomica del letame avveniva in difformità al Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) ed al Regolamento 8/9/2008 n. 46/R, in quanto lo spandimento era stato effettuato nel periodo non consentito, tra il 1 dicembre ed i successivi 90 giorni, in quantitativi superiori al reale fabbisogno delle colture agricole, con un eccessivo apporto di azoto ai terreni interessati.

Il terzo sopralluogo è stato effettuato presso un’azienda agricola a conduzione familiare, con un piccolo allevamento di ovini e di bovini (inferiori a 3 capi adulti) presso il quale non sono state rilevate irregolarità. L’azienda non si era dotata di concimaia in quanto non prescritta dalla normativa dato il limitato numero di bovini detenuti ed il fatto che gli animali vivevano allo stato brado e semibrado. La superficie dei terreni a disposizione dell’azienda agricola sarebbe comunque stata sufficiente a rispettare la quantità di azoto totale apportata al terreno dall’utilizzazione agronomica degli effluenti del proprio bestiame".

L'esito di tutti gli accertamenti è stato riferito agli enti ed autorità competenti.

L’art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 esclude dalla disciplina dei rifiuti le materie fecali purché correttamente utilizzate in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

In Toscana l’utilizzazione agronomica dei letami e dello stallatico derivanti da allevamenti sono disciplinati dal Regolamento 8/9/2008 n. 46/R nel quale, tra l’altro, si stabiliscono i criteri e le modalità di trattamento, stoccaggio, accumulo e trasporto di tali materiali.

Per commercializzare il letame occorre che il produttore si iscriva al registro dei fabbricanti fertilizzanti presso il MIPAAFT ai sensi del D.Lgs n. 75/2010 mettendo in atto un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto venduto.

I maneggi non sono equiparabili ad allevamenti ma in entrambi quelli controllati dai tecnici il letame dei cavalli era gestito con modalità non idonee per essere impiegato come fertilizzante dei terreni.


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